domenica 29 marzo 2009


Testamento Biologico
Il testamento biologico approvato dal Senato con ddl Calabrò con 150 voti, 123 contrari e 3 astenuti,in attesa di essere vagliato dalla Camera dei Deputati, scandisce gli ultimi atti di una tragedia “ comica” all’italiana che ripercorre la vicenda di Eluana Englaro sorretta dal motto “Mai più casi Eluana”.


Appare evidente come tale circolo vizioso rimarchi una linea governativa che pone in essere una soluzione al problema non affatto laica, ma geneticamente etica, tale da smentire l’affinità dello stesso ddl Calabrò al clima costituzionale.


La domanda da porsi non è : “Cos’è un testamento biologico?”, ma “Qual è la matrice costituente di un testamento biologico?”
Il testamento biologico si nutre della concezione primordiale del significato della parola “testamento “ e “ libertà” e trova la sua forza generatrice e non derogabile nei : “ Diritto alla vita, Diritto alla Salute e i Diritti della Personalità”.
Per ciò che concerne il “significato primordiale” della parola Testamento facendo fede ad un semplice dizionario di lingua italiana si legge:” Atto revocabile con cui taluno dispone di tutto o parte del proprio patrimonio per il tempo successivo alla propria morte (olografo,pubblico)- spirituale un complesso di idee, principi e sentimenti ” . Assodato ciò elemento essenziale del Testamento da un verso è la revocabilità e dall’altro la finalità di rispettare la “voluntas testantis” ovvero le volontà dei testamentari.
In tale ottica, al di là della sfera del diritto , l’emendamento dell’Udc (art 4 ) che prevede la libertà dei medici di non rispettare le ultime volontà, non trova nessuna giustificazione nemmeno davanti alla possibilità di rendere il biotestamento meno “rigido”, poiché viene a mancare il presupposto della “voluntas testantis”!


Superata tale prima riflessione, si ricade nel Diritto alla Vita,anzitempo problema assai delicato era (ancora non risolto ) di stabilire il momento in cui si acquista il Diritto alla vita a cui fa di contrappeso oggi l’ipotesi della eutanasia, ovvero della morte cagionata con il consenso del paziente per motivi di pietà per sottrarlo alla sofferenza di una malattia certamente incurabile.
Secondo il diritto vigente, la pratica dell’eutanasia risulta vietata, ma legittima è la dichiarazione di colui che avendo una capacità legale e naturale di agire rifiuta l’accanimento terapeutico cosicché il non intervento del medico non è solo legittimo ,ma Necessitato.
In aggiunta la presenza di una patologia irreversibile porta nella maggior parte dei casi il paziente ad non essere più in grado di intendere e volere, tale che non possa più rifiutare l’accanimento terapeutico che non si traduce solo nella somministrazione di cure mediche, ma nella alimentazione artificiale, in tal senso non dovuta ad esigenze fisiche e naturali, che si decifrano anch’esse in un accanimento vitale e non in“sostegno vitale” come sottoscritto dal ddl Calabrò che prevede il “divieto allo stop ad alimentazione ed idratazione artificiale”!
Eppure l’essere “artificiale” di un’alimentazione e idratazione esclude in primis il sostegno vitale, ma presuppone lo stato vegetativo che altro non è che “forzatura” accanimento alle condizioni fisiche del paziente , che impediscono all’organismo di sviluppare gli effetti finali di una patologia irreversibile, non rispettando il termine finale del Diritto alla Vita.
Arrivati a tale deduzione dovrebbe entrare in gioco in linea laica il Testamento biologico( smentito dal dll Calabrò) volto a rendere efficace e vincolante le dichiarazioni rese “ preventivamente” dal paziente relativamente alla possibilità di essere assoggettato a trattamenti sanitari tesi a prolungarne la sopravvivenza .


Per consequenzialità logica e in secondo luogo Il testamento biologico fa fede al diritto alla salute e all’art 3,comma 1 della “Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea” a norma del quale : “ Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”. ( integrità fisica che nella teoria dei limiti potrebbe essere salvaguardata da stato vegetativo e tutto ciò che comporta anche piaghe da decubito).
Il diritto alla salute ,quindi anche il testamento biologico, dovrebbero essere rimessi al “ Principio dell’autodeterminazione”( cosa che non avviene con il dll Calabrò) vale a dire a norma dell’art 32 della Cost: “ Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Di certo un trattamento sanitario può essere imposto dalla legge non per “Evitare altri casi Eluana Englaro” ciò nel vantaggio del singolo soggetto, ma unicamente per preservare “ L’interesse superiore alla protezione della sanità pubblica
Al di fuori dei casi eccezionali sarebbe dovuto restare in vigore il “principio dell’autodeterminazione” che in caso di patologie irreversibili ,non tanto la singola dichiarazione , sarebbe stato tutelato preventivamente ,se reso dal testamento biologico, cosicché da escludere deroghe del medico.


Infine il tutto viene incorniciato dai Diritti della Personalità, gli stessi diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali .
Ciò fortifica l’idea giusnaturalistica, secondo cui l’uomo sarebbe portatore di diritti “innati” e presuppone un intervento non costitutivo di tali diritti da parte dell’ordinamento, ma riconoscitivo,che in quanto tali (Ad esempio Diritto alla Salute, Diritto alla Vita) sono “inviolabili" da parte dello Stato, nell’esercizio dei poteri legislativi,esecutivi e giudiziari..
In altri termini la Costituzione tende a creare un limite intangibile,che si traduce nella Libertà nell’ottica del diritto , nei confronti dello Stato,al fine di evitare gli abusi e l’arbitrio dei pubblici poteri.


Intromissione indebita che oggi si palesa nel dll Calabrò mediante l’emendamento del’Udc e il divieto allo stop della alimentazione e idratazione artificiale, che viola i diritti innati dell’uomo,quale quello alla Salute, nella teoria dei limiti della Vita, e lo stesso concetto di Libertà nella sfera del diritto, sottolineando che i diritti inviolabili dell’uomo non sono solo quelli a cui fa riferimento l’art 2 della Cost e da altre norme della stessa, ma anche quelli che in un dato momento storico la coscienza sociale ,ritiene essenziali per la tutela della persona.
Solo in tal senso si può avviare un iter legislativo , che porti ad un testamento biologico in versione laica, volto a tutelare la libertà dell’individuo nella scelta di fare ciò che ritiene opportuno del proprio corpo e vita,sdoganando la sua genesi dall’etica,dalla morale e dal cattolicesimo.

Maria.

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